Statuto SFL

Statuto della Società di Filosofia del Linguaggio

I. Denominazione

1. È costituita una Associazione il cui nome è SOCIETÀ DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO.
2. L’Associazione ha sede presso la sede accademica del presidente.

II. Finalità

3. L’Associazione ha il duplice fine di promuovere:
a) il contatto e il confronto sistematico tra i docenti e i ricercatori italiani di Filosofia del Linguaggio e delle discipline affini, attraverso la creazione di una comunità di studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca trovi pieno riconoscimento e appoggio;
b) la circolazione delle informazioni e il confronto, anche oltre la specificità disciplinare, con altri studiosi, italiani o stranieri, interessati alla filosofia e al linguaggio.
L’Associazione collabora con altre associazioni che abbiano fini consimili.

III. Soci

4. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari e sostenitori.

5. Qualunque persona fisica, di qualunque nazionalità, può essere ammessa a far parte dell’Associazione, in qualità di socio ordinario. L’ammissione diventa effettiva all’atto del versamento della quota d’immatricolazione e della prima quota annuale. L’ammontare di queste quote è fissato dal Comitato esecutivo su proposta del Cassiere, e ratificato dall’Assemblea.

6. L’importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i soci ordinari che siano studenti o dottorandi presso una Università italiana o straniera è fissato in misura pari alla metà di quello stabilito per gli altri soci ordinari.

7. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di soci sostenitori, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata al Segretario, persone giuridiche ed enti quali dipartimenti universitari, biblioteche, altre associazioni scientifiche, e simili. Per i soci sostenitori l’importo della quota di immatricolazione e della quota annua è fissato in misura pari a tre volte quello normale stabilito per i soci ordinari.

8. L’anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La quota annua di associazione va versata nel corso dell’anno sociale a cui si riferisce. Il mancato versamento della quota per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell’anno. Il mancato versamento della quota per due anni consecutivi fa considerare dimissionario il socio moroso, che potrà essere riammesso solo dietro e pagamento di una nuova quota di immatricolazione oltre
alla quota annua.

9. Diritti dei soci:
a) Tutti i soci possono inviare al Comitato esecutivo questioni e proposte riguardanti l’Associazione, su cui il Comitato è tenuto a pronunciarsi, anche mediante voto espresso telematicamente.
b) Tutti i soci possono inviare al Comitato esecutivo proposte di contributi inediti per l’eventuale presentazione ai Convegni scientifici organizzati dalla Associazione, e la successiva pubblicazione negli atti.
c) I soci ordinari partecipano con diritto di voto alle riunioni per la nomina delle cariche sociali; formulano e accettano proposte di candidatura a dette cariche secondo le modalità del successivo articolo 15. Un socio può essere eletto a ricoprire una sola carica alla volta.

IV. Organi sociali

10. Organi della Associazione sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere, Comitato esecutivo, Comitato di garanzia, Assemblea dei soci.
Sono eletti dall’Assemblea dei soci: Presidente, Segretario, Cassiere, i tre componenti del Comitato esecutivo (tra cui il Vicepresidente) e i tre componenti del Comitato di garanzia. La durata della carica decorre dal momento dell’elezione. Il Presidente deve essere un professore associato o ordinario; rappresenta l’Associazione e dà applicazione allo Statuto, con particolare riguardo al Titolo II. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora egli ne sia impedito. Il Segretario coordina l’azione degli organi della Associazione; resta in carica per un biennio ed è rieleggibile. Il Cassiere gestisce i fondi della Associazione e compila il bilancio; resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

11. Comitato esecutivo: è composto, oltre che da Presidente, Segretario e Cassiere, da tre soci eletti in numero di uno all’anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediatamente rieleggibili. Il socio eletto come componente che è giunto al terzo anno di carica svolge le funzioni di Vicepresidente.
Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente, ed è convocato dal Segretario almeno una volta l’anno, di norma quarantacinque giorni prima dell’Assemblea dei soci. Il Segretario invierà a tutti i soci il verbale di tale riunione e l’ordine del giorno proposto per l’Assemblea. Il Comitato esecutivo può essere anche convocato in qualunque momento su richiesta di uno dei componenti, o del Presidente del Comitato di garanzia. È la maggioranza semplice che costituisce il numero legale per le riunioni.

12. Il Comitato esecutivo agisce per conto dell’Assemblea dei soci. Del suo operato dà conto a quest’ultima, in occasione della convocazione annuale, attraverso una relazione del Presidente. Al Comitato esecutivo è affidata l’approvazione del bilancio annuale compilato dal Cassiere, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea.

13. Alle riunioni del Comitato esecutivo, che possono svolgersi anche in forma telematica, può partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Comitato di garanzia; possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci che hanno ricoperto cariche nel Comitato esecutivo nel quinquennio precedente.
Il Comitato esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre senza diritto di voto, altri soci la cui presenza ritenga utile. I componenti del Comitato esecutivo possono delegare un socio a rappresentarli alle riunioni e a votare per loro. A nessuno è consentito esprimere più di un voto per delega ricevuta.

14. Comitato di garanzia: È composto da tre soci che abbiano già ricoperto cariche all’interno della Società. La sua funzione primaria è quella di assicurare un raccordo tra la base dei soci e gli Organi sociali, soprattutto nel momento dell’avvicendamento delle cariche in scadenza. I componenti del Comitato di Garanzia saranno eletti in numero di uno all’anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediatamente rieleggibili. Il socio eletto come componente che è giunto al terzo anno di carica funge da Presidente del comitato.

15. Le elezioni si svolgeranno come segue.
Le proposte di candidatura dovranno essere presentate al Comitato di garanzia entro 60 giorni dall’Assemblea dei soci, da almeno un quarto dei soci ordinari appartenenti ad almeno tre atenei differenti. Sia i proponenti sia i candidati dovranno risultare regolarmente iscritti da almeno 2 anni. L’elenco aggiornato dei soci iscritti sarà consultabile sul sito della Società almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il Segretario darà immediata comunicazione a tutti i soci delle candidature arrivate e ritenute ammissibili. Se entro 60 giorni dall’Assemblea dei soci non saranno pervenute proposte di candidature, il Comitato di garanzia procederà ad individuare i candidati per ciascuna carica da ricoprire, accertando che il socio designato sia disposto, se eletto, ad accettare l’incarico. Il Comitato di garanzia, tramite il Segretario, invierà entro 30 giorni dall’Assemblea a tutti i soci comunicazione scritta delle candidature proposte. Qualora per la medesima carica vi sia più di un candidato, l’Assemblea procederà all’elezione per scrutinio segreto. In caso di dimissioni di uno dei soci eletti a cariche sociali, il Comitato di garanzia, d’intesa con il Comitato esecutivo, procederà alla nomina di un socio come supplente alla carica per il completamento della durata di questa. La nomina del supplente dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci. Per eventuali candidature alternative valgono le regole sopra stabilite. Se il Segretario riceverà da almeno un terzo dei soci ordinari, almeno quarantacinque giorni prima dell’Assemblea, una proposta per dichiarare decaduto dalla carica uno dei soci eletti, tale proposta sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea, senza rendere noti i nomi dei proponenti. L’Assemblea procederà alla votazione per scrutinio segreto, e la proposta per essere approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più uno dei soci presenti. Nel caso la proposta venga approvata, il Comitato di garanzia procederà alla nomina di un supplente come nel caso di dimissioni.

V. L’Assemblea

16. L’Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria una volta l’anno. La data e il luogo vengono stabiliti, su proposta del Comitato esecutivo, nel corso della precedente Assemblea annuale. All’ordine del giorno di ogni Assemblea, oltre ad altri punti stabiliti di volta in volta dal Comitato esecutivo, vi sono necessariamente: a) la relazione del Presidente, b) la ratifica del bilancio annuale, c) le elezioni a cariche sociali, d) data e luogo della prossima Assemblea. Il Presidente dell’Associazione presiede a tutti i lavori dell’Assemblea. L’organizzazione dei lavori dell’Assemblea è affidata al Comitato esecutivo.
Ciascun socio partecipante all’Assemblea può rappresentare, se ne ha delega scritta depositata alla Presidenza, non più di due altri soci.

VI. Gruppi e Coordinamenti
17.  a) Allo scopo di facilitare l’attività degli studiosi, i soci possono costituirsi in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all’approvazione del Comitato esecutivo e alla ratifica dell’Assemblea. L’Associazione collaborerà con i Gruppi al raggiungimento dei loro specifici obiettivi. b) L’Associazione può aderire a strutture di coordinamento tra associazioni disciplinari di aree affini, allo scopo di promuovere lo studio e la diffusione della conoscenza di ricerche pluridisciplinari nell’ambito della filosofia e delle scienze del linguaggio.

VII. Convegni e pubblicazioni
18. In occasione dell’Assemblea dei soci si terrà un Convegno annuale di studi, la cui organizzazione è affidata al Comitato esecutivo. L’organizzazione di altri convegni, o di iniziative di ricerca o di formazione quali Corsi o Scuole di Filosofia del Linguaggio, o comunque la partecipazione della Associazione ad
altre iniziative, dovrà essere approvata dal Comitato esecutivo e ratificata dall’Assemblea. L’organizzazione di tali iniziative potrà essere delegata dal Comitato esecutivo ad uno o più soci, anche non facenti parte del Comitato. Contributi inediti per i convegni organizzati dal Comitato esecutivo potranno essere da
esso richiesti a soci noti per le loro competenze, o scelti tra quelli liberamente proposti dai soci entro termini prefissati. Il Comitato deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusione nel programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di tempo.

19.  L’Associazione
a) cura la manutenzione e l’aggiornamento di un sito che ne documenti statuto, struttura e attività.
b) promuove la pubblicazione delle ricerche presentate nei Convegni annuali, non in forma di atti, ma di articoli o saggi rielaborati a seguito della discussione pubblica, abitualmente sulla Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio (peer reviewed), salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

VIII. Modifiche allo Statuto
20. Modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte dal Comitato esecutivo, o fatte pervenire da almeno un terzo dei soci al Segretario, almeno quarantacinque giorni prima dell’Assemblea. Il Segretario invierà a tutti i soci comunicazione scritta di tali proposte, che saranno inserite in uno specifico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea. Per essere approvata, una proposta di modifica dovrà ricevere i voti di almeno i due terzi dei soci presenti.

IX. Scioglimento dell’Associazione
21. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato da una Assemblea straordinaria convocata all’uopo. Per le questioni di ordine patrimoniale vigono le norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saranno devoluti ad associazioni o enti che perseguano finalità simili a quelle dell’Associazione.

X. Norme transitorie
Per quanto riguarda il Comitato di garanzia, esso si costituirà come sviluppo del preesistente Comitato Nomine, affiancando ai due suoi componenti, in carica
rispettivamente da due o da un anno, un terzo socio che verrà eletto per tre anni. Contestualmente alla costituzione del Comitato di Garanzia, il Comitato Nomine viene a decadere.

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